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Conto energia è
il nome comune assunto dal programma europeo
di incentivazione in conto esercizio della
produzione di elettricità da fonte solare
mediante impianti fotovoltaici
permanentemente connessi alla rete
elettrica.
Storia
Il Conto energia arriva in Italia attraverso
la Direttiva comunitaria per le fonti
rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che
viene recepita con l'approvazione da parte
del Parlamento italiano del Decreto
legislativo 387 del 2003. L'avvio del conto
energia passa per altre due tappe, in
particolare l'approvazione del Decreto
attuativo n. 181 del 5 agosto 2005 (che
fissa i tempi e i termini di attuazione) e
la Delibera 188 del 14 settembre 2005 (che
invece stabilisce i modi di erogazione degli
incentivi).
Dal 19
settembre 2005 è possibile presentare la
domanda al GRTN (Gestore del sistema
elettrico) per accedere al Conto energia.
Nel frattempo GRTN è diventato GSE (Gestore
servizi elettrici) a seguito del passaggio a
Terna Spa del ramo d'azienda dedicato alla
gestione della rete elettrica.
La copertura
finanziaria necessaria all'erogazione di
questi importi è garantita da un prelievo
tariffario obbligatorio (cod. A3) a sostegno
delle fonti rinnovabili di energia, presente
dal 1991 in tutte le bollette dell'energia
elettrica di tutti gli operatori elettrici
italiani. Va comunque segnalato che con la
componente A3 sono stati finanziati fino a
gennaio 2007 anche gli impianti CIP6, tra
cui erano presenti non solo quelli
alimentati da fonti rinnovabili ma anche
quelli alimentati da fonti "assimilate" (cogenerazione,
fumi di scarico, scarti di lavorazione e/o
di processi industriali, fonti fossili
prodotte da giacimenti minori isolati... ):
ciò ha di fatto impedito e ritardato lo
sviluppo del fotovoltaico poiché la
componente A3, per i motivi appena citati, è
risultata abbastanza onerosa nel
finanziamento di queste ultime (nel nostro
paese privilegiate rispetto al fotovoltaico).

Condizioni
A differenza del passato, in cui
l'incentivazione all'utilizzo delle fonti
rinnovabili avveniva mediante assegnazioni
di somme a fondo perduto, grazie alle quali
il privato poteva limitare il capitale
investito, il meccanismo del conto energia è
assimilabile ad un finanziamento in conto
esercizio, in quanto non prevede alcuna
facilitazione particolare da parte dello
Stato per la messa in servizio
dell'impianto.
Il principio
che regge il meccanismo del Conto energia
consiste nell'incentivazione della
produzione elettrica, e non
dell'investimento necessario per ottenerla.
Il privato proprietario dell'impianto
fotovoltaico percepisce somme in modo
continuativo, con cadenza tipicamente
mensile, per i primi 20 anni di vita
dell'impianto. Condizione indispensabile
all'ottenimento delle tariffe incentivanti è
che l'impianto sia connesso alla rete (grid
connected). La dimensione nominale
dell'impianto fotovoltaico deve essere
compresa tra 1 kWp e 1 MWp. Non sono
incentivati dal Conto energia quegli
impianti fotovoltaici destinati ad utenze
isolate e non raggiunte dalla rete
elettrica.
Tra i
componenti dell'impianto, i moduli
fotovoltaici devono obbligatoriamente
rispettare la normativa IEC 61215 e
possibilmente, per la sicurezza elettrica e
di chi acquista, essere certificati per
l'utilizzo come componente in Classe II
(componente con doppio isolamento) definito
dalle norme. Il sistema di conversione, deve
essere conforme alla norma italiana CEI
11-20 e, per quanto concerne alcuni aspetti
tecnici, alle specifiche tecniche del
gestore locale della rete (esempio per ENEL
la specifica tecnica DK5940 Ed. Feb 2006,
per AEM ne esiste una simile, etc), in
quanto pur circolando l'euro in Europa un
gruppo di conversione realizzato per il
mercato Italiano (con marchio CE) non può
essere atto all'utilizzo in Francia,
Germania, Olanda, etc e viceversa (fra
l'altro il comitato tecnico italiano CEI
numero 11 è stato quello che ha rifiutato
l'adozione in Europa della norma
internazionale che avrebbe "leggermente"
standardizzato questi dispositivi in Europa
e che avrebbe consentito di comprare un
inverter in Germania e installarlo in Italia
per esempio). In tutta Europa quindi ogni
paese in questo tema ha una sua norma.
Il tetto
massimo annuo finanziabile, con l'ultimo
decreto ministeriale di febbraio 2006, è
stato fissato in 85 MWp, divisi in 60 MWp di
impianti inferiori a 50 kWp e 25 MWp di
impianti superiori. Raggiunti questi tetti
la categoria viene dichiarata negativa dal
GSE, che procederà a rigettare le eventuali
ulteriori domande pervenute, obbligando gli
intestatari al reinvio delle stesse
nell'anno successivo.
Dal lato
economico i soggetti pubblici interessati da
questa campagna sono GSE Spa e il gestore di
rete che prende in carico l'energia. Con
l'entrata in vigore del nuovo Decreto
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 38
del 15 febbraio 2006, si è istituita una
profonda spaccatura tra impianti casalinghi
(intestati a persone fisiche) e
mini-centrali (intestate a soggetti con
personalità giuridica).
Ecco in
sintesi le differenze:
Persone fisiche
Un esempio di integrazione
architettonicaI privati possono essere
intestatari di impianti da 1 a 20 kWp,
installati su suolo o tetto di proprietà,
esclusivamente nel caso di concomitanza del
punto di consegna con il punto di prelievo,
ovvero solo nel caso di applicazione di net
metering a livello fisico.
Il
beneficiario percepirà 0,445 €/kWh da parte
del GSE limitatamente a quanto reso
disponibile alle proprie utenze, ovvero
soltanto la parte di produzione
autoconsumata viene incentivata. Il
meccanismo di scambio sul posto (net-metering)
consente di operare un saldo annuo tra
l’energia elettrica immessa in rete
dall’impianto medesimo e l’energia elettrica
prelevata dalla rete:sulla base di tale
saldo avviene il calcolo e l'erogazione
dell'incentivo. L’energia elettrica immessa
in rete e non consumata nell’anno di
riferimento costituisce un credito, in
termini di energia, che può essere
utilizzato nel corso dei tre anni successivi
a quello in cui matura. Al termine dei tre
anni, l’eventuale credito residuo viene
annullato e non è più incentivabile.
Potrà
usufruire dell'incentivo su tutta l'energia
prodotta se rinuncia al servizio di scambio
sul posto. L'eventuale eccesso di produzione
non autoconsumato (in questo caso però
l'eccesso è quello istantaneo e non quello
calcolato a fine anno!) può essere rivenduto
ad un gestore (ENEL o società analoga), alle
tariffe fissate dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (AEEG) riportate più
avanti. In tal caso però è necessario
possedere partita IVA.
La durata
dell'incentivo è pari a 20 anni. La tariffa
iniziale, per chi viene ammesso agli
incentivi a partire dal 2007, viene
determinata a partire dal valore dell'anno
precedente con una riduzione del 5% annuo
corretta dall'adeguamento ISTAT. Determinata
la tariffa iniziale, essa è mantenuta fissa
per i 20 anni di incentivazione.
A questo
meccanismo si aggiungono le possibilità
offerte dal net metering, cioè la
possibilità di autoconsumare senza alcuna
spesa la propria produzione energetica,
portandola in decurtazione dalle proprie
bollette della corrente elettrica. Anche qui
l'eventuale surplus di produzione rispetto
ai consumi viene portato a credito,
costituendo una specie di bonus energetico
spendibile entro 36 mesi.
È previsto
un incremento della tariffa del 10% nel caso
di integrazione architettonica, ma in questo
caso viene perso l'adeguamento ISTAT fino al
2012.
La
liquidazione delle spettanze avviene su base
mensile, eventualmente rimandata al mese
successivo qualora il credito risultante
fosse inferiore a € 250,00.
Persone giuridiche
I soggetti titolari di Partita IVA
possono beneficiare di un'incentivazione
sull'intera produzione fotovoltaica, e non
solo sulla parte autoconsumata.
Questi
soggetti possono ottenere queste tariffe:
- 0,445
€/kWh per gli impianti da 1 a 20 kWp che
optano per lo scambio sul posto;
- 0,46 €/kWh
per gli impianti da 1 a 50 kWp che
optano per l'intera cessione in rete;
- 0,49 €/kWh
da sottoporre a ribasso d'asta per gli
impianti da 50 kWp a 1 MWp (1000 kWp).
Nel caso di
cessione in rete, l'eventuale eccesso di
produzione non viene portato a credito, ma
istantaneamente rivenduto ad un gestore
(ENEL o società analoga), alle tariffe
fissate dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (AEEG) di:
- 0,095
€/kWh per impianti dalla produzione
annua inferiore a 500 MWh;
- 0,08 €/kWh
per impianti dalla produzione annua
compresa tra 500 MWh e 1 GWh (1000 MWh);
- 0,07 €/kWh
per impianti dalla produzione annua
maggiore di 1 GWh.
Questa
operazione di vendita avviene in regime IVA.
Anche in
questo caso, la durata dell'incentivo è pari
a 20 anni. La tariffa iniziale, per chi
viene ammesso agli incentivi a partire dal
2007, viene determinata a partire dal valore
dell'anno precedente con una riduzione del
5% annuo corretta dall'adeguamento ISTAT.
Determinata la tariffa iniziale, essa è
mantenuta fissa per i 20 anni di
incentivazione.
Si noti che
per gli impianti superiori a 50 kWp, il
nuovo Decreto ha sostituito l'obbligo di
presentare fideiussione di 1500 €/kWp al
momento della domanda con l'obbligo di
presentare un'autocertificazione di impegno
a costituirne una di 1000 €/kWp solo in caso
di ottenimento della tariffa incentivante.
Se il
soggetto responsabile dell’impianto è
un'Amministrazione dello Stato, una Regione,
una Provincia autonoma oppure un Ente Locale
è esentato dal suindicato obbligo di
prestare cauzione.
Una
ulteriore facoltà concessa alle persone
giuridiche è la possibilità di impiego di
moduli secondo la norma CEI EN 61646
(82-12): "Moduli fotovoltaici (FV) a film
sottile per usi terrestri."
Iter
burocratico
Al GSE vanno inviate le richieste
di accesso alle tariffe, complete di tutti
gli allegati del caso (tra cui un progetto
preliminare), come richiesto dalla
normativa, nei mesi di marzo, giugno,
settembre e dicembre. Il GSE si fa carico di
analizzarle entro il primo mese del
trimestre successivo e assegnare in ordine
cronologico le tariffe incentivanti.
Nel caso di
impianti di dimensioni maggiori di 50 kWp
l'ordine cronologico viene sostituito
dall'ordine dettato dal ribasso d'asta
proposto dal beneficiario degli incentivi
(ovvero dal futuro proprietario
dell'impianto), previa apertura pubblica
delle buste sigillate contenenti i ribassi
d'asta proposti.
Entro 60
giorni dal termine del trimestre, il GSE
analizza tutte le domande pervenute e
comunica gli esiti agli interessati mediante
raccomandata entro i successivi 30 giorni.
In genere al termine dei primi 60 giorni
viene pubblicata una graduatoria anonima sul
sito del GSE che anticipa agli interessati
l'esito della domanda. In graduatoria
vengono indicati soltanto nominale impianto
e comune di ubicazione, presumibilmente per
evitare ai beneficiari contatti commerciali
indesiderati, come già lamentato ai tempi
dei bandi regionali della campagna 10.000
tetti fotovoltaici. Va segnalato per dovere
di cronaca, che una non quantificata fuga di
notizie sembra essere effettivamente in
atto, stando alle dichiarazioni di numerosi
soggetti beneficiari contattati
commercialmente da grandi compagnie
energetiche "informate" della loro domanda
in Conto Energia. Al momento di scrivere,
tuttavia, nessuno si è prodotto in una
formale denuncia in tal senso, dando a
questi accadimenti un ragionevole margine di
dubbio.
Dalla data
di ricevimento della comunicazione positiva,
il beneficiario ha 6 mesi di tempo per dare
inizio formalmente ai lavori, e 12 mesi di
tempo per concluderli. Queste tempistiche
vengono raddoppiate nel caso di impianti dal
nominale maggiore di 50 kWp. In questa fase
non è prevista alcuna sanzione per la
rinuncia alla realizzazione dell'impianto
anche in caso di risposta positiva, previa
comunicazione ufficiale al GRTN.
Il nuovo
decreto ha eliminato la necessità di
presentare il progetto definitivo al GSE e
al gestore della sua rete (ENEL o società
analoga) entro 60 giorni dalla risposta,
rimandando di fatto questa pratica al
cosiddetto As built finale, nel caso di
piccoli impianti in cui è sufficiente una
Denuncia di inizio attività, per la quale un
progetto definitivo non è indispensabile.
Il gestore
di rete ha 30 giorni di tempo dal
ricevimento del progetto preliminare per
comunicare il punto di consegna, ovvero in
che punto la rete verrà predisposta a
prendere in carico quanto prodotto
dall'impianto. Tutte le spese per il
raggiungimento del punto di consegna
designato dal gestore saranno a carico del
beneficiario.
Alla
chiusura del cantiere viene rilasciato un
regolare certificato di collaudo impianto,
che va inviato al gestore di rete per
ottenere la connessione. Il gestore della
rete ha 30 giorni di tempo dal ricevimento
del certificato di collaudo per allacciare
fisicamente l'impianto e autorizzare
l'entrata in esercizio dell'impianto. Entro
6 mesi di tempo dalla data del collaudo
l'impianto deve entrare in esercizio
regolare, con opportuna comunicazione sia
alla società che gestisce la rete (ENEL o
analoga) che al GSE, che assegnerà al
beneficiario il relativo codice POD.
Vantaggi e svantaggi
Il meccanismo del Conto energia è
stato atteso da anni da parte degli
operatori del settore, soprattutto quando le
sue qualità si sono messe in luce in
Germania nel mese di maggio del 2004, dove
si è generato un vero e proprio volano
economico, occupazionale e culturale. Se si
considera che tra gli stati europei l'Italia
è uno dei più assolati, soprattutto nelle
regioni meridionali, risulta quantomeno
curioso che il settore fotovoltaico fosse in
assoluto tra i meno sviluppati al mondo,
stando ai dati del 2004.
Con le
dovute approssimazioni del caso, si rileva
come usando tecnologie comuni un impianto
fotovoltaico sia in grado di generare
approssimativamente 1150 kWh annui per ogni
kWp di moduli fotovoltaici installati.
Questo valore sale fino a 1500 kWh
spostandosi progressivamente verso sud.
Questi dati stridono fortemente se
paragonati ai 600 kWh/kWp annui della
regione tedesca, ai vertici mondiali in
quanto a produzione elettrica da fonte
fotovoltaica.
La
favorevole situazione climatica italiana
permette al beneficiario di rientrare
interamente dei costi sostenuti entro il
decimo anno, e di realizzare
approssimativamente altrettanto nei
successivi 10 anni. Al sud la situazione
migliora ulteriormente, poiché
l'investimento tende a rientrare in 8 anni
circa.
Di contro, a
differenza dei finanziamenti a fondo perduto
precedentemente impiegati per incentivare il
settore, non vi è alcuno strumento di
agevolazione per l'esborso necessario alla
realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Addirittura l'agevolazione IRPEF dedicata
alle ristrutturazioni edilizie è stata resa
parzialmente incompatibile con le tariffe
incentivanti, decurtandole di 1/3 per tutti
i vent'anni previsti.
Per gli
impianti non superiori a 20 kW, con il nuovo
decreto di febbraio 2006, è possibile
scegliere fra 2 opzioni, la prima prevede di
sottoscrivere con il distributore locale un
contratto di scambio sul posto, in tal caso
è incentivata la produzione per i propri
consumi e ciò implica che è vantaggioso
dimensionare l'impianto sul proprio
fabbisogno. Eventuale eccedenza di
produzione non viene pagata ma messa in un
conto e consumabile sino a tre anni più
tardi. L'altra opzione prevede che
l'incentivo venga erogato per tutta la
produzione immessa in rete o autoconsumata
in parte o in toto, in loco e nel momento
che viene prodotta. Tuttavia quest'ultima
possibilità, pur allineando la tariffa a
quella degli impianti superiori, è preclusa
ai privati, a causa della necessità che il
titolare dell'impianto abbia personalità
giuridica.
La
situazione attuale
Di fatto reso operativo il 19
settembre 2005, il Conto energia ha avuto un
successo inaspettato, esaurendo in soli 9
giorni lavorativi il monte impianti
finanziabile secondo il Ministero fino al
2012, di 100 MWp. Con il decreto di febbraio
2006, la capacità incentivabile è stata
incrementata da 100 a 500 MW sino al 2015.
Secondo
quanto dichiarato dal GSE stesso mediante
comunicato stampa, i dati relativi alle
domande presentate dal 19 settembre 2005 al
31 dicembre 2005 sono stati:
- 11915
richieste pervenute per un totale di
345,5 MWp;
- 9121
richieste approvate per un totale di 266
MWp.
Questo
successo al di là di ogni previsione,
secondo alcuni avrebbe rappresentato la
prova dalle esigenze del mercato da troppo
tempo disattese nelle precedenti
legislature. Secondo altri avrebbe invece
rappresentato la prova della mancanza di
cognizione di causa da parte della
legislatura Berlusconi, che avrebbe risposto
alle richieste del mercato ponendo un
contingentamento di settore immotivato e
deleterio (inesistente nella già citata
realtà tedesca). Secondo altri ancora, il
prematuro raggiungimento del
contingentamento sarebbe da attribuirsi ad
una non meglio chiarita operazione di
"inquinamento di mercato" da parte di grandi
compagnie energetiche estranee al settore
fotovoltaico, le uniche che secondo costoro
sarebbero dotate di sufficienti agganci
politici per ottenere le informazioni
necessarie a produrre migliaia di domande in
così poco tempo; domande le cui specifiche
erano coperte da assoluta segretezza fino ad
9 giorni prima della scadenza. Alla data
odierna, tuttavia, nessun soggetto si è
prodotto in dichiarazioni ufficiali circa la
fondatezza o meno di questi sospetti. Nessun
soggetto privato ha infatti accesso alle
informazioni relative alle identità dei
beneficiari degli incentivi, senza le quali
queste ed altre voci non possono essere
considerate attendibili.
Va inoltre
notato che il fatto che non esista alcuna
penale per la mancata realizzazione
dell'impianto rende le sedute di
approvazione delle tariffe artificiosamente
affollate di pratiche senza alcun futuro.
Nel mese di
dicembre 2005 il Ministero delle Attività
Produttive ha deliberato l'innalzamento del
tetto massimo a 500 MWp (pur se divisi in
step successivi), riaprendo di fatto
istantaneamente le sorti del Conto energia
in Italia, che ora sono contingentate
annualmente a 85 MWp.
Nel mese di
giugno 2006 il neo-ministro dell'Ambiente
Alfonso Pecoraro Scanio ha rilasciato un'invervista
nella quale dichiarava apertamente che il
primo dei suoi interventi sarebbe stato la
revisione delle regolamentazioni per lo
sviluppo del settore fotovoltaico italiano,
in concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico, che nell'attuale legislatura ha
sostituito il Ministero delle Attività
Produttive. Tutti gli operatori di settore
sono concordi nell'interpretare queste
affermazioni nella volontà di correggere i
tre punti più critici del conto energia: il
tetto annuo, le tariffe progressive
all'aumentare della dimensione impianto e la
mancanza di penale sulla mancata
realizzazione impianto. In particolare,
l'intervento in assoluto più atteso è la
risoluzione definitiva del problematico
tetto annuo, non tanto con l'eliminazione
del contingentamento, quanto con
l'eliminazione dell'intero iter burocratico
delle domande di ammissione. Sono infatti
moltissimi gli impianti autorizzati dal GSE
ma impossibili da realizzare per motivi
normativi o addirittura tecnici.
I vizi
presenti ma non rilevati includono casi di:
-
Indirizzi inesistenti;
- Fondi
sotto palese vincolo ambientale;
-
Impianti multipli sullo stesso fondo;
-
Impianti N volte più grandi della
dimensione del fondo su cui dovranno
poggiare;
-
Mancanza di proprietà e/o possesso sul
fondo da parte dell'intestatario;
-
Soggetti giuridici inesistenti (ovvero
Partite IVA errate);
-
Incongruenza tra tipologia di
beneficiario e tipologia impianto
(privati intestatari di impianti > 20
kWp).
- La
numerosità di queste casistiche
sembrerebbe confermare che in sede di
approvazione dei progetti, i periti
nominati da GSE per lo scrutinamento non
si occupino di effettuare alcuna
verifica, dando indiretto adito a chi
intravvede nell'intricato iter
burocratico dei fini diversi dal mero
contingentamento.
Nel mese di
agosto 2006, tardando ogni iniziativa da
parte del legislatore, il GSE ha
ufficialmente comunicato l'esaurimento del
contingentamento 2006 durante la sola
scadenza di marzo, dove come previsto la
risposta del mercato è risultata in rapporto
di 4:1 rispetto ai tetti disponibili. Le
domande di ammissione al conto energia nel
frattempo inviate dai privati durante il
mese di giugno sono state messe agli atti
come "non analizzate". Va notato che il GSE,
nonostante avesse ufficialmente l'incarico
di comunicare tempestivamente l'esaurimento
dei tetti, e nonostante avesse nel frattempo
ceduto la gestione della rete nazionale a
Terna SpA per meglio concentrare le forze
sul fotovoltaico, abbia tardato di oltre 4
mesi questa comunicazione, vanificando il
lavoro di 3 mesi dell'intero settore con
relativo indotto. Va evidenziato comunque
che per ovviare per tempo a questo
disservizio, il GSE si era prodotto in
dichiarazioni negative in tal senso, seppur
via call center e news sul relativo sito
internet, anziché comunicati stampa
ufficiali. Le scadenze di settembre e
dicembre 2006 non hanno avuto luogo. |